lunedì 29 agosto 2011

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto concluso in stato di pericolo
Ai sensi dell'art.1447 c.c. il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso su domanda della parte che si è obbligata

Rescissione per lesione
Qualora vi sia sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e tale sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

Inoltre, è importante ricordare che, l'azione di rescissione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Quando si prescrive l'azione di rescissione?
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Tuttavia, se il fatto costituisce reato si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

E' possibile evitare la rescissione del contratto?
Si. Infatti, ai sensi dell'art. 1450 rubricato "Offerta di modificazione del contratto", il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Il contratto rescindibile può essere convalidato?
No, come afferma chiaramente l'art.1451 c.c.

La rescissione del contratto pregiudica i diritti acquistati dai terzi?
No, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Dott. Pricoco Alberto

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