giovedì 26 febbraio 2015

Garanzia da prodotto difettoso nel Codice del Consumo



Cosa fare nell'eventualità di prodotto difettoso?

Il Codice Civile prevede che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".

A tale disciplina generale, è bene ricordare, si affianca quella di maggior tutela prevista dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005) a favore del consumatore in quanto parte debole del rapporto contrattuale rispetto al venditore professionista (parte forte).

In particolare, l'art. 130 D.Lgs. n.206/2005 prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore finale per qualsivoglia difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene. In tal caso il consumatore ha diritto, nei limiti espressi dall'articolo, alla riparazione o sostituzione del bene, senza spese a suo carico, ovvero ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Laddove il vizio del bene sia di lieve entità, tale per cui i rimedi della sostituzione o riparazione siano eccessivamente onerosi ovvero impossibili, sarà esperibile soltanto il rimedio della riduzione del prezzo.

Attenzione: per rientrare nella tutela del vizio in garanzia, il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta. La denuncia non è necessaria nel caso in cui il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.

Inoltre, se il difetto si è manifestato entro i sei mesi dalla consegna del bene, si presume che tale vizio non sia stato causato dall'acquirente ma fosse già insito nel prodotto al momento della consegna e dunque, il consumatore non sarà tenuto a dimostrare che il difetto non sia stato da lui stesso causato.

Quanto dura la garanzia sui prodotti?
La garanzia a favore del consumatore non può essere inferiore a 2 anni dalla data dell'acquisto.


lunedì 18 giugno 2012

RECESSO ART. 1373 C.C.

  • Cosa è il recesso?
E' una causa di scioglimento del contratto prevista dalla legge. L'art. 1373 prevede la possibilità di sciogliersi dal contratto tramite dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte.

  • Tipi di recesso:
-Legale: se è prevsito dalla legge. Esercitabile in ogni momento o solo per giusta causa.
-Convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita clausola.

Esercizio di recesso:
-nei contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita): il recesso, salvo patto contrario, può essere esercitato solo prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto. (art. 1373 comma 1).

-nei contratti di durata (ad esecuzione periodica o continuata): il recesso è ammissibile anche dopo l'inzio dell'esecuzione del contratto ma, salvo patto contrario, non ha efficacia per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 comma 2). Ciò sta a significare che, le parti non possono chiedere la restituzioni delle prestazioni già eseguite.

Il recesso nella normativa del consumo: In tal caso il recesso configura una tutela ancor più ampia che assume i connotati di un vero e proprio ius poenitendi (diritto di ripensamento).

venerdì 15 giugno 2012

REVOCAZIONE ART.395 E SS.

  • COSA E' LA REVOCAZIONE?
E' un mezzo di impugnazione diretto contro un vizio della volontà del giudice che si è pronunciato sulla sentenza impugnata e si fonda sull'esistenza di determinate circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad una decisione diversa.

  • DI CHE TIPO PUO' ESSERE LA REVOCAZIONE?
- ORDINARIA: quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. E' proponibile entro 30 gg. dalla notificazione della sentenza. (art. 395 nn.4 e 5).
- STRAORDINARIA: E' proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. (art. 395 nn. 1, 2, 3, 6.)


  • QUALI SONO I MOTIVI DI REVOCAZIONE?
I motivi di revocazione sono tassativamente indicati. Infatti, è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Inoltre, si ricordi che, nei casi in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, la revocazione delle sentenze può esser chiesta dallo stesso pubblico ministero, nei casi in cui la sentenza è stata pronunciata senza sentirlo oppure nel caso in cui la sentenza è l'effetto della collusione delle parti per frodare la legge.


  • QUALI SONO I TERMINI PER PROPORRE REVOCAZIONE?
I termino sono: 30 gg. dalla notifica della sentenza, per i casi di revocazione ordinaria.
30 gg. dalla scoperta del dolo o della falsità, dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice, per la revocazione straordinaria.


  • COME SI PROPONE LA REVOCAZIONE?
La domanda di revocazione si propone con citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata. Una parte della dottrina ritiene che la domanda si può proporre con ricorso in caso di revocazione di sentenza della Cassazione o nei riti speciali.


  • PROCEDIMENTO
Si ha una fase rescindente in cui si valuta l'esistenza o meno del motivo di revocazione ed una fase rescissoria in cui viene deciso il merito della causa e si conclude con sentenza.

  • QUALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE SONO AMMESSI CONTRO LA SENTENZA DI REVOCAZIONE?
Sono ammessi i normali mezzi di impugnazione, tranne la revocazione.

giovedì 14 giugno 2012

OPPOSIZIONE DI TERZO

OPPOSIZIONE DI TERZO ARTT. 404 c.p.c. E SS.

L'Opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto è possibile proporlo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza.


  • QUALE FUNZIONE SVOLGE L'OPPOSIZIONE DI TERZO?

Rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere sulla propria sfera giuridica.


  • CHI PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO?

L'opposizione di terzo è proponibile da colui che non è stato parte nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata.

  • CASI DI OPPOSIZIONE DI TERZO: 

- ORDINARIA: art. 404 comma 1. Non è soggetta a termini.
- REVOCATORIA: art.404 comma 2. Deve essere proposta entro 30 gg.

  • FORMA DELLA DOMANDA DI OPPOSIZIONE DI TERZO (art.405 c.p.c.):

Atto di citazione da proporsi innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • LA SENTENZA CHE DECIDE SULL'OPPOSIZIONE DI TERZO E' IMPUGNABILE?

Si. Con gli stessi mezzi ammissibili contro la sentenza opposta e dunque, anche con opposizione da parte di altri terzi.

martedì 13 settembre 2011

MANCANZA DEL FASCICOLO DI PARTE

DOMANDA: Nel redigere le nostre memorie di replica ci accorgiamo della mancanza del fascicolo di parte avversa.
Come comportarsi?

Mancanza del fascicolo di parte avversa
Ai sensi dell’art. 169 c.p.c. comma II, ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio, ma deve restituirlo al momento del deposito della comparsa conclusionale. 

Dunque, la ratio di tale norma, mira a dar la possibilità alla parte, di consultare il proprio fascicolo durante l’attività di redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Successivamente, ai fini della formazione del giudizio, il fascicolo rientrerà nella disponibilità del giudice.

Nell’eventualità in cui, al momento della decisione, il fascicolo di parte venga a mancare, la giurisprudenza è orientata, prevalentemente, nel ritenere che, il giudice, non è esonerato dal dover decidere la causa. (Cass. civ., sez. I, 2009 n.10227.)

Peraltro, giurisprudenza maggioritaria nega che, la mancanza del fascicolo di parte, possa far configurare l’improcedibilità della domanda.

Inoltre, il comportamento della parte che ometta di restituire il fascicolo, non può equivalere ad una rinuncia di quanto precedentemente chiesto ed eccepito.

Dunque, dobbiamo chiederci:
cosa implica l’inosservanza dell’obbligo di restituzione del fascicolo di parte?
La conseguenza di tale mancanza ha conseguenze dirette sull’operato del giudice, il quale, ai fini della decisione, qualora a mancare sia l’intero fascicolo di parte, utilizzerà esclusivamente il fascicolo d’ufficio e quello della controparte. Tuttavia, benché la giurisprudenza maggioritaria concorda su quest’ultima interpretazione, è bene segnalare un filone interpretativo contrario, in primis il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5.04.2009, secondo il quale, la mancata restituzione degli atti, ritirati ai sensi dell’art.169 c.p.c., costituendo violazione delle regole del giusto processo, legittimerebbe il giudice a rimettere la causa sul ruolo per disporne l’acquisizione. 

Ad ogni modo, per dare una soluzione definitiva alla questione, risulta utile richiamare gli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., in cui si statuisce che: e' onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa da utilizzare come fonte di prova, sicche', in caso di mancato deposito di detto fascicolo, il giudice non puo' rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle gia' acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio.

Pertanto, ai fini della redazione delle nostre repliche, ritengo sarebbe sufficiente menzionare, nell’atto stesso, la mancanza del fascicolo di parte avversa, lasciando al giudice la scelta tra:
·       la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’acquisizione del fascicolo
 ed
·       una pronuncia di merito che sia fondata esclusivamente sui fascicoli presenti e sul fascicolo d’ufficio.

martedì 6 settembre 2011

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI VENDITA

Pubblico (sotto consenso dell’interessato) la risposta ad una mail privata inviata dal Sig. Daniele, edulcorandola dai dati sensibili.

DOMANDA: Salve dott. Pricoco, sono un concessionario di automobili che, poco tempo fa, ha ingiustamente ricevuto una comunicazione di revoca da parte della casa automobilistica (……) motivata esclusivamente sulla facoltà di recesso prevista nel contratto di concessione di vendita. Posso intraprendere un’azione legale per tutelare i miei diritti?

RISPOSTA:  Caro Sig. Daniele, il contratto di concessione di vendita rientra nell’ambito dei contratti di durata, i quali, prevedono la possibilità di recesso per la parte il cui interesse viene meno. Inoltre, come Lei stesso mi riferisce, nel contratto in questione era espressamente prevista la facoltà di recedere.  Tuttavia, ciò non toglie che, la casa automobilistica, aveva il dovere di rispettare i generali principi di correttezza e buona fede. La buona fede deve accompagnare il contratto fino al momento della sua esecuzione, e come ha affermato una recente sentenza della Cassazione, anno 2009 n.20106: ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio deve agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. Detto ciò, mi sento di poter affermare che, la casa automobilistica, non può abusare del diritto riconosciutogli dal contratto. Dunque, ciò che mi preme capire, e a tal proposito avrei bisogno di ulteriori informazioni, è se la casa automobilistica (….) nell’esercitare la sua facoltà di recesso, abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede oppure abbia esercitato un abuso di diritto. Ad ogni modo, e in attesa di Sue ulteriori delucidazioni, mi sembra di poter trarre un dato certo: i suoi interessi non sono stati presi nella dovuta considerazione e, dunque, sembrerebbe che il comportamento della casa automobilistica (….) sia avvenuto in violazione delle regole di buona fede, tenendo anche conto del fatto che Lei è in una posizione di debolezza contrattuale. Pertanto, le invierò una successiva mail dove spero poter ottenere alcuni chiarimenti sulla vicenda in modo tale da capire se ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento danni per anticipata ed ingiustificata risoluzione contrattuale.

Distinti Saluti

Dott. Pricoco Alberto

venerdì 2 settembre 2011

RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO: differenze

La residenza è il luogo presso il quale un soggetto ha stabilito la sua abituale dimora e dunque implica la sua effettiva e abituale presenza in essa. Occorre una previa denuncia all'anagrafe.


La dimora è il luogo nel quale un soggetto si trova occasionalmente, ma per un periodo di tempo prolungato (ad esempio per le vacanze estive).


Il domicilio è il luogo nel quale un soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi.