lunedì 29 agosto 2011

AZIONE DI ANNULLAMENTO

Ai sensi dell'art. 1441, l'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.


Tale azione si prescrive in 5 anni. Quando l'annullabilità dipende dal vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Invece, negli altri casi, il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.


E' possibile convalidare il contratto annullabile?
Si. L'art. 1444 c.c. statuisce che, il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Inoltre, il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione, pur conoscendo il motivo di annullabilità.


Quali sono gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi?
Ai sensi dell'art. 1445 c.c., l'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.


Dott. Pricoco Alberto

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