lunedì 29 agosto 2011

VIZI DEL CONSENSO

Ai sensi dell'art. 1427 c.c., nell'ambito di un rapporto contrattuale, il consenso dato per errore, estorto tramite l'uso della violenza o carpito con dolo, può comportare l'annullamento del contratto.



Per quanto riguarda l'errore, esso è causa di annullamento contrattuale quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

Quando l'errore è essenziale?
Ai sensi dell'art. 1429, in sintesi, l'errore è essenziale quando:
  • riguarda la natura o l'oggetto del contratto
  • è determinante del consenso
  • cade sull'identità o sulle qualità dell'altro contraente, sempre che tali errori siano determinanti del consenso
  • trattandosi di errore di diritto, ha rappresentato la ragione unica o principale del contratto.

L'errore di calcolo può dar luogo ad annullamento del contratto?
Ai sensi dell'art. 1430, l'errore di calcolo non può dar luogo ad annullamento contrattuale bensì a rettifica, a meno che si tratti di errore sulla quantità ed è stato determinante del consenso.

Quando l'errore è riconoscibile?
Ai sensi dell'art. 1431, l'errore è riconoscibile quando, in base al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza lo avrebbe potuto rilevare.

E' importante rilevare che, la parte caduta in errore, non può chiedere l'annullamento se, l'altro contraente, abbia offerto di eseguire il contratto in modo conforme a quanto prestabilito in sede di conclusione del contratto. (vedi art.1432 c.c.)


Esaminiamo adesso la violenza. Ai sensi dell'art.1434, la violenza è causa di annullamento del contratto, anche qualora sia esercitata da un terzo.

Caratteri della violenza:
Ai sensi dell'art. 1435 c.c. la violenza deve essere tale da impressionare una persona sensata e farle temere di incorrere in un male ingiusto e notevole.

Il timore riverenziale può essere causa di annullamento del contratto?
No. (vedi art.1437 c.c.)

La minaccia di far valere un diritto può esser causa di annullamento del contratto?
Soltanto quando è diretta a far conseguire vantaggi ingiusti.


Infine, esaminiamo il dolo. Ai sensi dell'art.1439, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Inoltre, quando i raggiri sono posti in essere da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

E' importante menzionare l'art. 1440 rubricato "dolo incidentale": se i raggiri non stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, infatti, anche senza tali raggiri, esso sarebbero stato concluso. Tuttavia, il contraente in mala fede risponde dei danni.

Dott. Pricoco Alberto

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