martedì 30 agosto 2011

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione del contratto per inadempimento
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, allorchè uno dei contraenti non adempie le sue  obbligazioni, l'altro può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Inoltre, mentre la risoluzione può essere chiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, diversamente non può chiedersi l'adempimento quando è stata chiesta la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.


Diffida ad adempiere
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., la parte può intimare all'altra parte inadempiente, per iscritto, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risoluto.
Tale termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il contratto è risoluto di diritto.


Inportanza dell'inadempimento 
Ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.


Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto allorchè la parte interessata dichiara all'altra l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva.


Termine essenziale per una delle parti
Ai sensi dell'art.1457, se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro 3 giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.


Effetti della risoluzione
Ai sensi dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.


La risoluzione pregiudica i diritti acquistati dai terzi? 
No. Infatti, l'art. 1458 comma 2, statuisce che: la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.


Eccezione d'inadempimento
Ai sensi dell'art.1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.


continua....





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