martedì 30 agosto 2011

LOCAZIONE

Cos'è la locazione?
E' il contratto tramite il quale, il locatore, si obbliga a dare in godimento un bene mobile o immobile al conduttore o locatario, per un determinato periodo di tempo ed in cambio di un corrispettivo in denaro. Trattandosi di un "contratto consensuale" si perfeziona già al momento del raggiungimento dell'accordo, senza che occorra anche la consegna materiale della cosa.
Inoltre, la locazione, oltre ad essere un contratto consensuale, è anche un contratto ad effetti obbligatori, infatti, il conduttore, non avrà alcun diritto reale sul bene ma semplicemente avrà il diritto di usare e di godere quel determinato bene per un certo arco temporale.


Quali sono i diritti e i doveri del locatore?
L'art.1575 c.c. rubricato "obbligazioni principali del locatore" recita così: il locatore deve
  1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione
  2. mantenerla in stato da servire all'uso convenuto
  3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione. 
Inoltre, altro dovere spettante al locatore, ai sensi dell'art.1576, è quello di eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.


La cosa locata necessita di riparazioni
Se tali riparazioni non sono a carico del conduttore, questi deve darne avviso al conduttore.
Se tali riparazioni sono urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo il rimborso, purchè avvisi il locatore.


Vizi della cosa locata: conseguenze
Ai sensi dell'art. 1578 c.c., se al momento della consegna della cosa locata, essa è affetta da vizi che ne diminuiscono (in modo apprezzabile) l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore potrà domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili.
Inoltre, il locatore, è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti dai vizi della cosa, a meno che non provi di averli, senza colpa, ignorati al momento della consegna.


CONTINUA....


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