giovedì 1 settembre 2011

ART. 183 c.c.

L'art. 183 c.c. è rubricato: "Prima comparizione delle parti e trattazione della causa", vediamo il perchè.
Con la nuova formulazione dell'articolo 183 c.c., entrata in vigore dal 1/03/2006, si è prevista un'unica udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, mentre, in precedenza l'udienza di comparizione era assolutamente separata da quella di trattazione. Inoltre, prima della riforma del 1990, era possibile modificare le domande, proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova fino a quando la causa veniva rimessa al colleggio. Oggi non è più cosi.


Cosa accade nella prima udienza di comparizione e trattazione?
Innanzitutto viene fissato il thema decidendum (l'ambito su cui il giudice dovrà decidere) ed il thema probandum (i fatti da provare).
Diversamente da quanto accadeva in passato, oggi, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005, la comparizione personale delle parti durante la prima udienza ed il loro libero interrogatorio da parte del giudice, non sono più momenti necessari ed indefettibili, bensì posso essere disposte dal giudice e soltanto su istanza congiunta della parti. Dunque, solo nell'ipotesi di istanza congiunta delle parti, il giudice fissa una nuova udienza per la comparizione delle parti, il libero interrogatorio e il tentativo di conciliazione.
Inoltre, durante la prima udienza di comparizione e trattazione, l'attore può proporre le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto.
Nel corso di tale udienza, le parti possono precisare o modificare le domande e le eccezioni, nonchè chiedere la concessione di termini per modificare le domande, produrre documenti e articolare mezzi di prova. Inoltre, congiuntamente, possono chiedere il rinvio per la loro comparizione personale.


Dunque, cerchiamo di tracciare un quadro sintetico del nuovo articolo 183
  • il G.I. compie le verifiche preliminari (ad esempio verifica la regolarità del contraddittorio o la costituzione in giudizio delle parti, oppure la sanatoria della nullità della citazione o della notificazione)
  • Le parti, congiuntamente, possono chiedere l'esperimento del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione.
  • il giudice chiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio.
  • l'attore può proporre le domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto
  • l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo
  • le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate negli atti introduttivi
Inoltre, su richiesta, il giudice assegna alle parti tre termini
  • 30 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni
  • 30 giorni per le c.d. "memorie di replica", per poter replicare alle eccezioni e domande nuove o modificate, per proporre le eccezioni conseguenti alle prime e, infine, per l'indicazione dei mezzi di prova
  • 20 giorni per indicare la prova contraria
Il giudice, entro 30 giorni dallo scadere dei suddetti termini, provvede sulle richieste delle parti (con ordinanza), e fissa l'udienza di assunzione dei mezzi di prova.




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