giovedì 19 maggio 2011

PRESCRIZIONE DI 5 ANNI PER L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

I ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell’operatività di tale norma - anziché di quella dell’art. 2953 - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione (Cass., Sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414).

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