sabato 28 maggio 2011

FURTO IN ALBERGO

Il Sig. Marco T. mi scrive ponendomi un interessante quesito che ho deciso di pubblicare perchè trattasi di una situazione purtroppo molto frequente, cui il diritto fornisce un'ampia tutela.
Così mi scrive: Salve sono Marco T. recentemente ho trascorso le vacanze presso una struttura vacanziera nei pressi di Cefalù. Tutto sarebbe andato alla perfezione se non fosse che, nella notte tra sabato e domenica, mentre io e tutti i miei amici eravamo all'interno della discoteca del villaggio, dei malviventi entravano nelle nostre stanze e ci derubavano di tutti i nostri beni. Le chiedo e le domando: è possibile chiedere un risarcimento danni alla struttura alberghiera, visto che, oltre a non garantire la sicurezza delle camere, hanno omesso di sorvegliare i cancelli della struttura da dove furtivamente si sono introdotti, durante la notte, i malviventi?
Preciso inoltre che sulla porta della camera era affisso un foglio in cui si esonerava la struttura da qualsiasi responsabilità in caso di furto. Ciò mi impedisce di chiedere un risarcimento? 
La ringrazio sin da ora, Marco T.

RISPOSTA:
Caro Sig. Marco T., innanzitutto mi spiace per l'accaduto.
La questione giuridica è piuttosto articolata ma ritengo risolvibile. 
Provo a dare un' ampia panoramica, che comprende anche casi analoghi al suo, in modo che la soluzione, sarà ancor più evidente.
Dunque,
il codice civile, nell´ambito del contratto di deposito in generale, disciplina, in particolare, il deposito in albergo (art. 1783-1786) e attribuisce, espressamente, una precisa responsabilità all'albergatore nell'eventualità di furti avvenuti all'interno della struttura vacanziera, in virtù dell'obbligo di custodia gravante sul fornitore della prestazione. Infatti, ai sensi dell'art. 1783 c.c. rubricato “Responsabilità per le cose portate in albergo”, gli albergatori, sono responsabili non solo di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, sia se le cose si trovano in hotel, sia se le cose sono nella custodia dell'albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno.
Inoltre, il legislatore, a carico dell'albergatore, ha previsto la piena risarcibilità dell'oggetto sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio al giorno.
Non è invece previsto alcun limite di responsabilità nel caso in cui risulti la colpa dell'albergatore, dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso infatti la responsabilità è illimitata.

La sent. n. 19769 del 2003 della Corte di Cassazione, statuendo in merito al furto subito da un cliente narcotizzato durante la notte nella sua stanza d’albergo da ignoti che gli avevano sottratto un orologio ed una cospicua somma di danaro, ha chiarito alcuni importanti principi :
“Quanto alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), il cliente, che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994), in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno

“Qualora, invece, la cosa depositata in albergo dal cliente costituisca una somma di denaro, l’obbligo contrattuale che grava sull’albergatore depositario è quello di custodire e restituire la stessa somma di denaro.

Inoltre, per quanto sopra, si può facilmente evincere che, le frequenti dichiarazioni con cui gli albergatori declinano qualsivoglia responsabilità per i furti di oggetti lasciati nelle camere, non hanno alcun valore giuridico, avendo il legislatore previsto una precisa responsabilità a loro carico.

Dunque, caro Marco, l'unico ostacolo ad un riconoscimento dei suoi diritti, potrebbe venire dall'articolo 1785 c.c., secondo cui, l´albergatore, è esente da responsabilità nel caso in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione del bene siano dovuti a forza maggiore o alla natura del bene stesso. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, nell'eventualità di furti verificatosi a causa di negligenze nella sorveglianza dei locali dell´albergo, sussiste la responsabilità civile dell´albergatore nei confronti del cliente derubato.
In questa circostanza, sempre secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10493) l´albergatore potrebbe liberarsi solo riuscendo a dimostrare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l´adozione di cautele e di costi sproporzionati ed inesigibili rispetto alla natura, al livello e
ai prezzi della prestazione alberghiera, nonchè in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto .
La pronuncia in questione (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10493) riguardava il caso di furto di una pelliccia di valore (alla presenza degli occupanti, che dormivano) nella stanza di un albergo.
Dalla suddetta sentenza della Corte, emerge che, all'incompletezza del servizio di custodia (orario limitato del servizio depositi) deve fare riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio.

Pertanto, senza dilungarmi oltre, ritengo Lei abbia ottime possibilità di far valere le sue ragioni.

Distinti Saluti.

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