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giovedì 26 febbraio 2015

Garanzia da prodotto difettoso nel Codice del Consumo



Cosa fare nell'eventualità di prodotto difettoso?

Il Codice Civile prevede che "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".

A tale disciplina generale, è bene ricordare, si affianca quella di maggior tutela prevista dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005) a favore del consumatore in quanto parte debole del rapporto contrattuale rispetto al venditore professionista (parte forte).

In particolare, l'art. 130 D.Lgs. n.206/2005 prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore finale per qualsivoglia difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene. In tal caso il consumatore ha diritto, nei limiti espressi dall'articolo, alla riparazione o sostituzione del bene, senza spese a suo carico, ovvero ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Laddove il vizio del bene sia di lieve entità, tale per cui i rimedi della sostituzione o riparazione siano eccessivamente onerosi ovvero impossibili, sarà esperibile soltanto il rimedio della riduzione del prezzo.

Attenzione: per rientrare nella tutela del vizio in garanzia, il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta. La denuncia non è necessaria nel caso in cui il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato.

Inoltre, se il difetto si è manifestato entro i sei mesi dalla consegna del bene, si presume che tale vizio non sia stato causato dall'acquirente ma fosse già insito nel prodotto al momento della consegna e dunque, il consumatore non sarà tenuto a dimostrare che il difetto non sia stato da lui stesso causato.

Quanto dura la garanzia sui prodotti?
La garanzia a favore del consumatore non può essere inferiore a 2 anni dalla data dell'acquisto.


venerdì 29 aprile 2011

Contratto di vendita di pacchetti turistici e contratti di multiproprietà. Il fenomeno della contrattualizzazione dell’informazione

Prendendo in considerazione l'articolo 86 del codice del consumo riguardante gli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici, emerge che tali elementi sono gli stessi che formano oggetto dell'opuscolo informativo: viene in essere la c.d. contrattualizzazione dell'informazione, dunque le informazioni preventive che debbono esser fornite alla generalità dei consociati divengono contenuto del contratto (c.d. informazione contrattualizzata).
A questo punto viene da chiedersi quale potrebbe essere la tutela dato che la norma non lo specifica. E' possibile tuttavia osservare che si è in presenza di regole imperative e dato che l'art. 86 parla di elementi del contratto, se un pacchetto turistico non fornisce certe informazioni o ne fornisce di false, il contratto risulta carente di un suo elemento e di conseguenza contravviene ad una regola imperativa che dunque darà luogo a nullità.
L'art.87 specifica poi quando deve essere fornita l'informazione: “prima delle trattative e in ogni caso prima della conclusione del contratto”, si tratta dunque di una informazione precontrattuale. Inoltre,senza citarle specificamente, è possibile ricordare la sussistenza di tutta una serie di informazioni che devono essere fornite nel corso delle trattative.
L'informazione sembra dunque esser diventata il cuore del contratto, assume un ruolo di primaria importanza che nel codice civile non è riscontrabile. Essa diviene infatti strumento di tutela della parte debole del contratto, poiché garantisce la completezza del regolamento contrattuale in tutti i suoi elementi, in maniera tale che non vi siano margini di discrezionalità affidati a una delle parti e per farlo si inserisce all'interno del contenuto del contratto.
Il diritto europeo dei contratti ha inteso l'informazione come funzionale al regolamento contrattuale e dunque è inutile guardare solo e sempre all'accordo, all'oggetto, alla causa e alla forma, bensì il problema vero è capire come ottenere un regolamento contrattuale che sia il più efficiente possibile, il più aderente agli interessi che manifestino le parti e che li tuteli.
Alla luce di queste osservazioni non resta che concludere nel senso che l’informazione resa dal professionista, anche prima della conclusione del contratto, diventa fonte di obbligazioni per la parte, e quanto promesso e pubblicizzato può vincolare il professionista allo stesso modo di quanto contenuto nel contratto.
Un’ulteriore conferma di questa trasformazione nella ricostruzione degli obblighi di informazione può trarsi dalla disciplina dei contratti di multiproprietà. Anche per questa tipologia contrattuale il legislatore (quello europeo prima, e quello nazionale dell’attuazione poi) ha individuato una serie di informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto e destinate a trovare collocazione nel documento informativo, in aggiunta ad una sequenza di informazioni che devono risultare all’interno del contratto, giusto quanto previsto nell’art. 71 cod. cons.
Per quanto riguarda il documento informativo, che ovviamente si colloca in una fase antecedente a quella di conclusione del contratto e, dunque, in piena fase delle trattative, questo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e in una delle lingue specificamente indicate dal quarto comma dell’art. 70 cod. cons. Assai rilevante è il fatto che il professionista sia obbligato a consegnarne una copia a chiunque chieda informazioni sul bene immobile, e a garanzia del consumatore si prevede la vincolatività delle informazioni ivi contenute, che dovranno essere per intero riversate nel contenuto del contratto (l'informazione preventiva deve dunque essere inserita nel contratto, anche in tal caso si parla di contrattualizzazione dell'informazione). Ancora, il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento informativo, “a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso”. Tuttavia, una volta che si sia già verificata la consegna del documento informativo, alle parti è riconosciuto il diritto di accordarsi per modificarne il contenuto.
Concludendo, poiché l'informazione si contrattualizza, diventando requisito del contratto , se manca, dato che essa ha carattere imperativo e quindi non sono ammessi patti in deroga, la sanzione prevista non sarà soltanto il risarcimento in caso di danni ma anche la nullità del contratto ai sensi dell'art.1418 che la prevede in caso di violazione di norme imperative.