OPPOSIZIONE DI TERZO ARTT. 404 c.p.c. E SS.
L'Opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto è possibile proporlo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza.
Rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere sulla propria sfera giuridica.
L'opposizione di terzo è proponibile da colui che non è stato parte nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata.
L'Opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto è possibile proporlo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza.
- QUALE FUNZIONE SVOLGE L'OPPOSIZIONE DI TERZO?
Rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere sulla propria sfera giuridica.
- CHI PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO?
L'opposizione di terzo è proponibile da colui che non è stato parte nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata.
- CASI DI OPPOSIZIONE DI TERZO:
- ORDINARIA: art. 404 comma 1. Non è soggetta a termini.
- REVOCATORIA: art.404 comma 2. Deve essere proposta entro 30 gg.
- FORMA DELLA DOMANDA DI OPPOSIZIONE DI TERZO (art.405 c.p.c.):
Atto di citazione da proporsi innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
- LA SENTENZA CHE DECIDE SULL'OPPOSIZIONE DI TERZO E' IMPUGNABILE?
Si. Con gli stessi mezzi ammissibili contro la sentenza opposta e dunque, anche con opposizione da parte di altri terzi.
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