lunedì 18 giugno 2012

RECESSO ART. 1373 C.C.

  • Cosa è il recesso?
E' una causa di scioglimento del contratto prevista dalla legge. L'art. 1373 prevede la possibilità di sciogliersi dal contratto tramite dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte.

  • Tipi di recesso:
-Legale: se è prevsito dalla legge. Esercitabile in ogni momento o solo per giusta causa.
-Convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita clausola.

Esercizio di recesso:
-nei contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita): il recesso, salvo patto contrario, può essere esercitato solo prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto. (art. 1373 comma 1).

-nei contratti di durata (ad esecuzione periodica o continuata): il recesso è ammissibile anche dopo l'inzio dell'esecuzione del contratto ma, salvo patto contrario, non ha efficacia per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 comma 2). Ciò sta a significare che, le parti non possono chiedere la restituzioni delle prestazioni già eseguite.

Il recesso nella normativa del consumo: In tal caso il recesso configura una tutela ancor più ampia che assume i connotati di un vero e proprio ius poenitendi (diritto di ripensamento).

venerdì 15 giugno 2012

REVOCAZIONE ART.395 E SS.

  • COSA E' LA REVOCAZIONE?
E' un mezzo di impugnazione diretto contro un vizio della volontà del giudice che si è pronunciato sulla sentenza impugnata e si fonda sull'esistenza di determinate circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad una decisione diversa.

  • DI CHE TIPO PUO' ESSERE LA REVOCAZIONE?
- ORDINARIA: quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. E' proponibile entro 30 gg. dalla notificazione della sentenza. (art. 395 nn.4 e 5).
- STRAORDINARIA: E' proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. (art. 395 nn. 1, 2, 3, 6.)


  • QUALI SONO I MOTIVI DI REVOCAZIONE?
I motivi di revocazione sono tassativamente indicati. Infatti, è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Inoltre, si ricordi che, nei casi in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, la revocazione delle sentenze può esser chiesta dallo stesso pubblico ministero, nei casi in cui la sentenza è stata pronunciata senza sentirlo oppure nel caso in cui la sentenza è l'effetto della collusione delle parti per frodare la legge.


  • QUALI SONO I TERMINI PER PROPORRE REVOCAZIONE?
I termino sono: 30 gg. dalla notifica della sentenza, per i casi di revocazione ordinaria.
30 gg. dalla scoperta del dolo o della falsità, dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice, per la revocazione straordinaria.


  • COME SI PROPONE LA REVOCAZIONE?
La domanda di revocazione si propone con citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata. Una parte della dottrina ritiene che la domanda si può proporre con ricorso in caso di revocazione di sentenza della Cassazione o nei riti speciali.


  • PROCEDIMENTO
Si ha una fase rescindente in cui si valuta l'esistenza o meno del motivo di revocazione ed una fase rescissoria in cui viene deciso il merito della causa e si conclude con sentenza.

  • QUALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE SONO AMMESSI CONTRO LA SENTENZA DI REVOCAZIONE?
Sono ammessi i normali mezzi di impugnazione, tranne la revocazione.

giovedì 14 giugno 2012

OPPOSIZIONE DI TERZO

OPPOSIZIONE DI TERZO ARTT. 404 c.p.c. E SS.

L'Opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto è possibile proporlo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza.


  • QUALE FUNZIONE SVOLGE L'OPPOSIZIONE DI TERZO?

Rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza, pronunciata tra altre persone, può avere sulla propria sfera giuridica.


  • CHI PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO?

L'opposizione di terzo è proponibile da colui che non è stato parte nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata.

  • CASI DI OPPOSIZIONE DI TERZO: 

- ORDINARIA: art. 404 comma 1. Non è soggetta a termini.
- REVOCATORIA: art.404 comma 2. Deve essere proposta entro 30 gg.

  • FORMA DELLA DOMANDA DI OPPOSIZIONE DI TERZO (art.405 c.p.c.):

Atto di citazione da proporsi innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • LA SENTENZA CHE DECIDE SULL'OPPOSIZIONE DI TERZO E' IMPUGNABILE?

Si. Con gli stessi mezzi ammissibili contro la sentenza opposta e dunque, anche con opposizione da parte di altri terzi.