lunedì 18 giugno 2012

RECESSO ART. 1373 C.C.

  • Cosa è il recesso?
E' una causa di scioglimento del contratto prevista dalla legge. L'art. 1373 prevede la possibilità di sciogliersi dal contratto tramite dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte.

  • Tipi di recesso:
-Legale: se è prevsito dalla legge. Esercitabile in ogni momento o solo per giusta causa.
-Convenzionale: quando è previsto contrattualmente con apposita clausola.

Esercizio di recesso:
-nei contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita): il recesso, salvo patto contrario, può essere esercitato solo prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto. (art. 1373 comma 1).

-nei contratti di durata (ad esecuzione periodica o continuata): il recesso è ammissibile anche dopo l'inzio dell'esecuzione del contratto ma, salvo patto contrario, non ha efficacia per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 comma 2). Ciò sta a significare che, le parti non possono chiedere la restituzioni delle prestazioni già eseguite.

Il recesso nella normativa del consumo: In tal caso il recesso configura una tutela ancor più ampia che assume i connotati di un vero e proprio ius poenitendi (diritto di ripensamento).

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