martedì 13 settembre 2011

MANCANZA DEL FASCICOLO DI PARTE

DOMANDA: Nel redigere le nostre memorie di replica ci accorgiamo della mancanza del fascicolo di parte avversa.
Come comportarsi?

Mancanza del fascicolo di parte avversa
Ai sensi dell’art. 169 c.p.c. comma II, ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio, ma deve restituirlo al momento del deposito della comparsa conclusionale. 

Dunque, la ratio di tale norma, mira a dar la possibilità alla parte, di consultare il proprio fascicolo durante l’attività di redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Successivamente, ai fini della formazione del giudizio, il fascicolo rientrerà nella disponibilità del giudice.

Nell’eventualità in cui, al momento della decisione, il fascicolo di parte venga a mancare, la giurisprudenza è orientata, prevalentemente, nel ritenere che, il giudice, non è esonerato dal dover decidere la causa. (Cass. civ., sez. I, 2009 n.10227.)

Peraltro, giurisprudenza maggioritaria nega che, la mancanza del fascicolo di parte, possa far configurare l’improcedibilità della domanda.

Inoltre, il comportamento della parte che ometta di restituire il fascicolo, non può equivalere ad una rinuncia di quanto precedentemente chiesto ed eccepito.

Dunque, dobbiamo chiederci:
cosa implica l’inosservanza dell’obbligo di restituzione del fascicolo di parte?
La conseguenza di tale mancanza ha conseguenze dirette sull’operato del giudice, il quale, ai fini della decisione, qualora a mancare sia l’intero fascicolo di parte, utilizzerà esclusivamente il fascicolo d’ufficio e quello della controparte. Tuttavia, benché la giurisprudenza maggioritaria concorda su quest’ultima interpretazione, è bene segnalare un filone interpretativo contrario, in primis il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5.04.2009, secondo il quale, la mancata restituzione degli atti, ritirati ai sensi dell’art.169 c.p.c., costituendo violazione delle regole del giusto processo, legittimerebbe il giudice a rimettere la causa sul ruolo per disporne l’acquisizione. 

Ad ogni modo, per dare una soluzione definitiva alla questione, risulta utile richiamare gli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., in cui si statuisce che: e' onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa da utilizzare come fonte di prova, sicche', in caso di mancato deposito di detto fascicolo, il giudice non puo' rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle gia' acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio.

Pertanto, ai fini della redazione delle nostre repliche, ritengo sarebbe sufficiente menzionare, nell’atto stesso, la mancanza del fascicolo di parte avversa, lasciando al giudice la scelta tra:
·       la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’acquisizione del fascicolo
 ed
·       una pronuncia di merito che sia fondata esclusivamente sui fascicoli presenti e sul fascicolo d’ufficio.

martedì 6 settembre 2011

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI VENDITA

Pubblico (sotto consenso dell’interessato) la risposta ad una mail privata inviata dal Sig. Daniele, edulcorandola dai dati sensibili.

DOMANDA: Salve dott. Pricoco, sono un concessionario di automobili che, poco tempo fa, ha ingiustamente ricevuto una comunicazione di revoca da parte della casa automobilistica (……) motivata esclusivamente sulla facoltà di recesso prevista nel contratto di concessione di vendita. Posso intraprendere un’azione legale per tutelare i miei diritti?

RISPOSTA:  Caro Sig. Daniele, il contratto di concessione di vendita rientra nell’ambito dei contratti di durata, i quali, prevedono la possibilità di recesso per la parte il cui interesse viene meno. Inoltre, come Lei stesso mi riferisce, nel contratto in questione era espressamente prevista la facoltà di recedere.  Tuttavia, ciò non toglie che, la casa automobilistica, aveva il dovere di rispettare i generali principi di correttezza e buona fede. La buona fede deve accompagnare il contratto fino al momento della sua esecuzione, e come ha affermato una recente sentenza della Cassazione, anno 2009 n.20106: ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio deve agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. Detto ciò, mi sento di poter affermare che, la casa automobilistica, non può abusare del diritto riconosciutogli dal contratto. Dunque, ciò che mi preme capire, e a tal proposito avrei bisogno di ulteriori informazioni, è se la casa automobilistica (….) nell’esercitare la sua facoltà di recesso, abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede oppure abbia esercitato un abuso di diritto. Ad ogni modo, e in attesa di Sue ulteriori delucidazioni, mi sembra di poter trarre un dato certo: i suoi interessi non sono stati presi nella dovuta considerazione e, dunque, sembrerebbe che il comportamento della casa automobilistica (….) sia avvenuto in violazione delle regole di buona fede, tenendo anche conto del fatto che Lei è in una posizione di debolezza contrattuale. Pertanto, le invierò una successiva mail dove spero poter ottenere alcuni chiarimenti sulla vicenda in modo tale da capire se ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento danni per anticipata ed ingiustificata risoluzione contrattuale.

Distinti Saluti

Dott. Pricoco Alberto

venerdì 2 settembre 2011

RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO: differenze

La residenza è il luogo presso il quale un soggetto ha stabilito la sua abituale dimora e dunque implica la sua effettiva e abituale presenza in essa. Occorre una previa denuncia all'anagrafe.


La dimora è il luogo nel quale un soggetto si trova occasionalmente, ma per un periodo di tempo prolungato (ad esempio per le vacanze estive).


Il domicilio è il luogo nel quale un soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi.

LA NOTIFICAZIONE: SCHEMA ESSENZIALE

Scopo della notificazione: far conoscere ad un soggetto (destinatario) un determinato atto processuale tramite la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto in questione.


L'ufficiale giudiziario, che è incaricato della notifica, ricerca il destinatario nel comune di residenza.


Se il destinatario è irreperibile, l'ufficiale giudiziario provvede a consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia, addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda.


Se mancano anch'essi provvede a consegnare l'atto a: portiere dello stabile, dell'ufficio, dell'azienda o, in mancanza, ad un vicino di casa, che accetta la ricezione dell'atto.


In ipotesi di irreperibilità, incapacità, rifiuto di ricevere l'atto, si provvederà al deposito nella casa comunale e all'affissione nella porta di abitazione, ufficio o azienda.


Infine, verrà spedita al destinatario una raccomandata con avviso di avvenuta notifica.

giovedì 1 settembre 2011

ART. 183 c.c.

L'art. 183 c.c. è rubricato: "Prima comparizione delle parti e trattazione della causa", vediamo il perchè.
Con la nuova formulazione dell'articolo 183 c.c., entrata in vigore dal 1/03/2006, si è prevista un'unica udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, mentre, in precedenza l'udienza di comparizione era assolutamente separata da quella di trattazione. Inoltre, prima della riforma del 1990, era possibile modificare le domande, proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova fino a quando la causa veniva rimessa al colleggio. Oggi non è più cosi.


Cosa accade nella prima udienza di comparizione e trattazione?
Innanzitutto viene fissato il thema decidendum (l'ambito su cui il giudice dovrà decidere) ed il thema probandum (i fatti da provare).
Diversamente da quanto accadeva in passato, oggi, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005, la comparizione personale delle parti durante la prima udienza ed il loro libero interrogatorio da parte del giudice, non sono più momenti necessari ed indefettibili, bensì posso essere disposte dal giudice e soltanto su istanza congiunta della parti. Dunque, solo nell'ipotesi di istanza congiunta delle parti, il giudice fissa una nuova udienza per la comparizione delle parti, il libero interrogatorio e il tentativo di conciliazione.
Inoltre, durante la prima udienza di comparizione e trattazione, l'attore può proporre le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto.
Nel corso di tale udienza, le parti possono precisare o modificare le domande e le eccezioni, nonchè chiedere la concessione di termini per modificare le domande, produrre documenti e articolare mezzi di prova. Inoltre, congiuntamente, possono chiedere il rinvio per la loro comparizione personale.


Dunque, cerchiamo di tracciare un quadro sintetico del nuovo articolo 183
  • il G.I. compie le verifiche preliminari (ad esempio verifica la regolarità del contraddittorio o la costituzione in giudizio delle parti, oppure la sanatoria della nullità della citazione o della notificazione)
  • Le parti, congiuntamente, possono chiedere l'esperimento del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione.
  • il giudice chiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio.
  • l'attore può proporre le domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto
  • l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo
  • le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate negli atti introduttivi
Inoltre, su richiesta, il giudice assegna alle parti tre termini
  • 30 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni
  • 30 giorni per le c.d. "memorie di replica", per poter replicare alle eccezioni e domande nuove o modificate, per proporre le eccezioni conseguenti alle prime e, infine, per l'indicazione dei mezzi di prova
  • 20 giorni per indicare la prova contraria
Il giudice, entro 30 giorni dallo scadere dei suddetti termini, provvede sulle richieste delle parti (con ordinanza), e fissa l'udienza di assunzione dei mezzi di prova.