venerdì 29 aprile 2011

Contratto di vendita di pacchetti turistici e contratti di multiproprietà. Il fenomeno della contrattualizzazione dell’informazione

Prendendo in considerazione l'articolo 86 del codice del consumo riguardante gli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici, emerge che tali elementi sono gli stessi che formano oggetto dell'opuscolo informativo: viene in essere la c.d. contrattualizzazione dell'informazione, dunque le informazioni preventive che debbono esser fornite alla generalità dei consociati divengono contenuto del contratto (c.d. informazione contrattualizzata).
A questo punto viene da chiedersi quale potrebbe essere la tutela dato che la norma non lo specifica. E' possibile tuttavia osservare che si è in presenza di regole imperative e dato che l'art. 86 parla di elementi del contratto, se un pacchetto turistico non fornisce certe informazioni o ne fornisce di false, il contratto risulta carente di un suo elemento e di conseguenza contravviene ad una regola imperativa che dunque darà luogo a nullità.
L'art.87 specifica poi quando deve essere fornita l'informazione: “prima delle trattative e in ogni caso prima della conclusione del contratto”, si tratta dunque di una informazione precontrattuale. Inoltre,senza citarle specificamente, è possibile ricordare la sussistenza di tutta una serie di informazioni che devono essere fornite nel corso delle trattative.
L'informazione sembra dunque esser diventata il cuore del contratto, assume un ruolo di primaria importanza che nel codice civile non è riscontrabile. Essa diviene infatti strumento di tutela della parte debole del contratto, poiché garantisce la completezza del regolamento contrattuale in tutti i suoi elementi, in maniera tale che non vi siano margini di discrezionalità affidati a una delle parti e per farlo si inserisce all'interno del contenuto del contratto.
Il diritto europeo dei contratti ha inteso l'informazione come funzionale al regolamento contrattuale e dunque è inutile guardare solo e sempre all'accordo, all'oggetto, alla causa e alla forma, bensì il problema vero è capire come ottenere un regolamento contrattuale che sia il più efficiente possibile, il più aderente agli interessi che manifestino le parti e che li tuteli.
Alla luce di queste osservazioni non resta che concludere nel senso che l’informazione resa dal professionista, anche prima della conclusione del contratto, diventa fonte di obbligazioni per la parte, e quanto promesso e pubblicizzato può vincolare il professionista allo stesso modo di quanto contenuto nel contratto.
Un’ulteriore conferma di questa trasformazione nella ricostruzione degli obblighi di informazione può trarsi dalla disciplina dei contratti di multiproprietà. Anche per questa tipologia contrattuale il legislatore (quello europeo prima, e quello nazionale dell’attuazione poi) ha individuato una serie di informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto e destinate a trovare collocazione nel documento informativo, in aggiunta ad una sequenza di informazioni che devono risultare all’interno del contratto, giusto quanto previsto nell’art. 71 cod. cons.
Per quanto riguarda il documento informativo, che ovviamente si colloca in una fase antecedente a quella di conclusione del contratto e, dunque, in piena fase delle trattative, questo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e in una delle lingue specificamente indicate dal quarto comma dell’art. 70 cod. cons. Assai rilevante è il fatto che il professionista sia obbligato a consegnarne una copia a chiunque chieda informazioni sul bene immobile, e a garanzia del consumatore si prevede la vincolatività delle informazioni ivi contenute, che dovranno essere per intero riversate nel contenuto del contratto (l'informazione preventiva deve dunque essere inserita nel contratto, anche in tal caso si parla di contrattualizzazione dell'informazione). Ancora, il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento informativo, “a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso”. Tuttavia, una volta che si sia già verificata la consegna del documento informativo, alle parti è riconosciuto il diritto di accordarsi per modificarne il contenuto.
Concludendo, poiché l'informazione si contrattualizza, diventando requisito del contratto , se manca, dato che essa ha carattere imperativo e quindi non sono ammessi patti in deroga, la sanzione prevista non sarà soltanto il risarcimento in caso di danni ma anche la nullità del contratto ai sensi dell'art.1418 che la prevede in caso di violazione di norme imperative.